(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 63
                       del 12 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
    Finalita' e criteri per l'erogazione dei contributi regionali
 
  1.  La  Regione concede contributi per interventi urgenti diretti a
tutelare i beni  immobili  o  affreschi,  di  interesse  artistico  e
storico  regionale,  non soggetti a copertura assicurativa specifica,
in caso di danno o pericolo di danno imminente  derivante  da  eventi
straordinari  o  fenomeni  naturali con esclusione di quelli connessi
all'usura o al decorso del tempo.