(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 63 del 12 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' e criteri per l'erogazione dei contributi regionali 1. La Regione concede contributi per interventi urgenti diretti a tutelare i beni immobili o affreschi, di interesse artistico e storico regionale, non soggetti a copertura assicurativa specifica, in caso di danno o pericolo di danno imminente derivante da eventi straordinari o fenomeni naturali con esclusione di quelli connessi all'usura o al decorso del tempo.